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Chi ha un immobile vuoto e decide di affittarlo, deve rispettare alcune regole basilari che lo tuteleranno in caso di problematiche di vario tipo. La prima cosa che va fatta quando si decide di affittare un proprio immobile è stipulare un regolare contratto di locazione e registrarlo all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza.

Cosa comporta? Anzitutto, il locatore si tutela per ogni singolo problema che si verifichi nei metri quadrati affittati, si mettono per iscritto le regole che il locatario deve rispettare e soprattutto chi affitta può rivalersi con l’affittuario in caso di danni.

Ma il contratto d’affitto registrato permette anche al locatore di essere in regola con il fisco, in quanto dichiarerà con lo stesso il reddito che percepirà e sul quale dovrà poi pagare le tasse. Ci sono due scelte per la registrazione: il contratto d’affitto ordinario e il contratto d’affitto con cedolare secca. Quali sono le differenze?

La tassazione dei contratti di locazione: regime ordinario o cedolare secca?

Come detto, la registrazione all’Agenzia delle Entrate del contratto di locazione va fatta entro 30 giorni dalla stipula o dalla decorrenza dello stesso ed in quella sede si dovrà comunicare al fisco se si preferisce aderire al regime ordinario o alla cedolare secca.

La comunicazione può essere fatta sia dal proprietario dell’immobile che da un intermediario, come ad esempio il Caf di Gestioni Fiscali. La differenza? È puramente fiscale, ma andiamo a valutare entrambe le situazioni.

Il contratto di locazione con regime ordinario prevede che al momento della registrazione siano pagate anche l’imposta di registro e l’imposta di bollo, che ogni anno vanno riversate. Inoltre, il reddito derivante dai canoni d’affitto, contribuisce a formare il reddito totale del contribuente per IRPEF e addizionali. Tale scelta sul contratto di locazione può essere fatta anche nel caso in cui il locatario sia una realtà professionale o imprenditoriale.

Per quanto riguarda il contratti di locazione con cedolare secca (di cui abbiamo parlato anche in questo articolo), può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze. Non contribuisce a formare reddito IRPEF e addizionali e al momento della registrazione non comporta il pagamento di imposta di registro e l’imposta di bollo. Può essere revocata ogni anno, previo preavviso di 30 giorni. 

L’aliquota prevista è il 10% in caso di contratti a canone concordato in Comuni con mancanza di soluzioni abitative o densamente popolati o colpiti da calamità naturali, ma anche per contratti a studenti universitari. In tutti gli altri casi l’aliquota è il 21%.

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