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Avete un immobile nel quale non abitate e volete destinarlo alla locazione? Per evitare che il canone di locazione faccia cumulo con il vostro reddito da lavoro, c’è una soluzione chiamata cedolare secca

In cosa consiste? Si tratta di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, che permette tra l’altro per chi la sceglie, in sede di registrazione, di non pagare l’imposta di registro e bollo, anche se non costituisce l’imposta di registro per la cessione in locazione di un immobile. Ma a cosa bisogna rinunciare per usufruire di questa soluzione? Il proprietario dell’immobile non può richiedere l’aggiornamento del canone di locazione, nemmeno se questa opzione è prevista dal contratto stesso. In caso di proroga del contratto, è necessario comunicare se si vuole continuare ad esercitare il diritto alla cedolare secca oppure no.

Quando si può usufruire della cedolare secca

Non sempre si può esercitare il diritto di utilizzare la cedolare secca. Infatti questa è legata solo ad immobili che appartengono a categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10) affittate per un uso abitativo e per le relative pertinenze. In caso di più titolari dello stesso immobile, la cedolare secca va applicata (se richiesta) da ogni singolo proprietario. La revoca può essere richiesta dal locatario entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta. In caso di proroga, invece, conferma dell’opzione deve essere effettuata nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del contratto di affitto o di una precedente proroga.

Quanto si paga con la cedolare secca

L’imposta sostituiva che comporta la cedolare secca, si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo. C’è anche un’opzione che prevede l’aliquota ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

  • nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 551/1988). 
  • nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.

Il reddito che fa riferimento alla cedolare secca non si inserisce nel quadro reddituale complessivo e non possono essere applicati oneri detraibili.

In caso di ulteriori domande, noi di Gestioni Fiscali siamo a disposizione per ogni chiarimento utilizzando l’apposito modulo di richiesta contatto.

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